Le lodevoli attività svolte nell’ambito del volontariato sono subordinate alla presenza di un’associazione obbligatoria dal 1991, anno in cui il nostro paese si dotò di uno strumento giuridico ad hoc e completo riguardante in Terzo Settore: la c.d. “Legge Quadro sul Volontariato” (n. 266).
Secondo la legge, tutti i volontari che esercitano un’attività di volontariato inseriti in una qualsiasi organizzazione non a scopo di lucro devono essere protetti da una polizza stipulata per conto loro dall’associazione stessa.
Prima dell’entrata in vigore della Legge 266/91 la presenza di un’assicurazione sul volontariato non risultava obbligatoria. Così, potevano ad esempio verificarsi situazioni in cui una persona si dedicava ad attività bLogo Polizza Unica Volontariatoenefiche con il rischio di non essere tutelata in caso di malattie, infortuni o altri problemi (a meno che non possedesse una polizza propria individuale).
Parimenti, poteva anche succedere che, proprio perché non sentendosi protette nello svolgimento di attività all’aria aperta o a contatto con gli altri, alcune persone decidessero di non impegnarsi nel terzo settore.
Disponibile in convenzione con CSVnet e pensata appositamente per soddisfare le peculiari esigenze dei volontari, la Polizza Unica del Volontariato è la risposta a tutte le richieste di un’assicurazione tutelante e completa.
A dimostrazione della sua validità, basta ricordare che la Polizza Unica del Volontariato è stata scelta per assicurare i volontari di Expo 2015! Scoprila su polizzaunicadelvolontariato.it.
 

Di ZenzCom