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Di norma nei condomini le decisioni vengono prese da tutti gli inquilini, ma c’è un caso particolare in cui l’assemblea può essere, in un certo senso, bypassata: il caso in questione riguarda le barriere architettoniche presenti nei contesti residenziali.
La legge 13/89 che disciplina gli interventi sulle barriere architettoniche negli edifici residenziali stabilisce infatti che se in un condomino fosse presente anche solo una persona disabile, in assemblea possono essere approvate le delibere con i cosiddetti “millesimi leggeri” (maggioranze speciali) ed è possibile avviare l’esecuzione di lavori anche in assenza del consenso condominiale.
Un altro aspetto importante è che, anche nel caso in cui il disabile non fosse residente nell’edificio ma vi si dovesse recare abitualmente, ad esempio per motivi di lavoro, studio o famiglia, è possibile applicare la medesima normativa; a differenza del caso precedente, tuttavia, questi interventi non hanno diritto agli aiuti economici contemplati dalle leggi regionali in vigore.
Tale norma si applica sia alle nuove costruzioni che agli interventi di ristrutturazione di edifici già esistenti, così come all’edilizia residenziale pubblica e a tutti gli spazi esterni pertinenti a questi edifici. Per la realizzazione di ascensori per disabili a Parma la legge sta dalla parte delle categorie più svantaggiate, al pari di Farma Ascensori, che esegue installazioni personalizzate di impianti efficienti e di grande praticità.
 

Di ZenzCom